Art. 6.
(Limiti dell'intervento).

      1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 69/2001.